65% Risparmio Energetico
65% Risparmio Energetico
Interventi e spese detraibili
Gli interventi per il risparmio energetico sui quali si applica la detrazione del 65% sono riportati di seguito con il rispettivo limite massimo di detrazione:

 

L'agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che e' espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale compresi quelli strumentali.
Una limitazione a tale ampia accezione è data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell'edificio sia fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonchè dal pagamento dell'ICI, ove dovuta. 
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
  • essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche  negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
  • nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
  • nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si puo' accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
L’agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la detrazione viene riconosciuta anche nel caso in cui il fabbricato, oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica, è classificato come unità collabente fermo restando la presenza, all’interno del fabbricato di un impianto termico.

Normativa e prassi
CIRCOLARE del 31 maggio 2007, n. 36 (Agenzia delle Entrate)
RISOLUZIONE del 12 agosto 2009, n. 215 (Agenzia delle Entrate)
Marchi Trattati
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